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Sicurezza, dalle ronde all'uso dello spray al peperoncino

di Nicoletta Cottone

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14 maggio 2009

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Furto, aggravanti (articolo 3, comma 26). Introdotte aggravanti del delitto di furto, se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto o nei confronti di una persona che si stia prelevando o abbia prelevato denaro in istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti a prelievo di denaro.

Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (articolo 3, commi 45 e 46). Modificata la disposizione che prevede sanzioni per i conducenti il cui tasso alcolemico sia risultato superiore a 1,5 grammi per litro. Oltre all'arresto (da tre mesi a un anno) e all'ammenda (da euro 1.500 a euro 6.000) è già prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La nuova disposizione inserisce un raddoppio della durata di tale sospensione della patente nel caso in cui il veicolo con il quale è stata commesso il reato appartenga a persona estranea al reato stesso. Il raddoppio della sospensione della patente opera anche in caso di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti.

Guida di notte in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti e destinazione dei proventi al Fondo contro l'incidentalità notturna (articolo 3, commi 54 e 55). L'ammenda prevista per chi guida in stato di ebbrezza è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle 7. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante della guida di notte in stato di ebbrezza non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità risultante dall'aumento conseguente all'aggravante di reato commesso dopo le 22 e prima delle 7. Una quota del 20% dell'ammenda irrogata con sentenza di condanna che abbia ritenuto sussistente l'aggravante è destinata al Fondo contro l'incidentalità notturna. L'ammenda prevista per la guida in stato di alterazione psico-fisica per effetto di stupefacenti è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle 7, come le sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176 (commi 19 e 20) e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le 22 o prima delle 7. Questo incremento della sanzione è destinato ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna, quando le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali e agenti della Polizia o da funzionari e agenti delle ferrovie dello Stato o delle ferrovie e delle tranvie in concessione.

Guida sotto l'effetto di stupefacenti (articolo 3, commi 50 e 51). Prolungato fino a tre anni (ora un anno) il termine di possibile sospensione della patente di guida o di ogni altro titolo di abilitazione alla guida in caso di illecita importazione, esportazione, acquisto o detenzione di stupefacenti. Viene prolungato fino a quattro anni (al posto degli attuali due) la durata massima della misura di sicurezza del divieto di guidare veicoli a motore in caso di illecita importazione, esportazione, acquisto o detenzione di stupefacenti ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica.

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (articolo 3, comma 21). Reclusione fino a 3 anni e multa da 103 a 1.032 euro per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Stessa pena a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice relativo all'affidamento di minori o di altre persone incapaci, a misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito. Reclusione fino a un anno e multa da 309 euro per chi sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo. Reclusione da 2 mesi a 2 anni e multa da 30 a 209 euro se il fatto è commesso dai proprietari su una cosa affidata loro in custodia e reclusione da 4 mesi a 3 anni e multa da 51 a 516 euro se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa. Punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 516 euro il custode di cosa sottoposta a sequestro o pignoramento che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio.

Occupazione di suolo pubblico (articolo 3, commi da 16 a 18). Nuovi poteri dei sindaci (per le strade urbane) e dei prefetti (per le strade extraurbane) in materia di occupazione abusiva del suolo pubblico. I poteri sono esercitabili in presenza di occupazione illecita che integri il reato di Invasione di terreni o edifici o che integri l'illecito amministrativo di Occupazione della sede stradale. Sindaco e prefetto possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, poi, alle prescrizione di cui sopra si accompagna la chiusura dell'esercizio fino al pieno ripristino dei luoghi e al pagamento delle spese o alla prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. I nuovi poteri di ripristino autoritativo sono utilizzabili anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio. Se si tratta di occupazione abusiva a fine di commercio, prevista la trasmissione del verbale di accertamento, da parte dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio per la verifica di eventuali violazioni tributarie.

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14 maggio 2009
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